FOTOVOLTAICO A TERRA IN AREA AGRICOLA: LA CORTE COSTITUZONALE CHIUDE LA VICENDA (SENTENZA 127/2026): FESTEGGIANO GLI AGRICOLTORI
Si chiude con la sentenza della Corte Costituzionale n.127/2026 del 16 luglio scorso, l’annosa vicenda che ha visto coinvolto il mondo dell’agricoltura nazionale, l’Esecutivo e alcune regioni che assieme ai rispettivi TAR si erano rimesse alla massima corte in virtù di una situazione conflittuale tra gli organi dello Stato sulla politica energetica da applicare alle aree agricole. Vediamo in dettaglio i diversi passaggi con la cronologia degli avvenimenti:
1) L’intervento dell’Esecutivo: stop al fotovoltaico a terra nei campi
Il Governo è intervenuto prima della sentenza con due atti fondamentali:
- Decreto Agricoltura (DL 63/2024):
Introduce il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole.
Obiettivo: tutelare la produzione alimentare e impedire la trasformazione dei campi in piattaforme energetiche industriali.
- Decreto Agricoltura
D.lgs. 190/2024
Rafforza la distinzione tra:
fotovoltaico industriale a terra (vietato),
agrivoltaico elevato (consentito), cioè pannelli sollevati da terra che permettono la continuità delle coltivazioni.
La linea politica è chiara: transizione ecologica sì, ma senza consumo di suolo agricolo.
2) Le reazioni: Regioni, TAR e società private ricorrono
Dopo il divieto, sono arrivate le contestazioni.
Regioni coinvolte
- Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.
Contestavano la “rigidità” del divieto e la presunta invasione delle competenze regionali.
TAR coinvolti
- TAR Puglia, TAR Basilicata, TAR Sicilia, TAR Sardegna.
Si trovavano davanti ricorsi contro dinieghi, revoche o sospensioni di autorizzazioni per impianti a terra.
Società private del settore energia
Operatori che avevano investimenti già programmati su impianti a terra in aree agricole.
Contestavano violazioni della libertà d’impresa e della concorrenza.
3) Le questioni di costituzionalità sollevate
Nelle questioni sollevate i ricorrenti sostenevano che il divieto violasse:
Libertà d’impresa (art. 41)
Concorrenza e mercato (art. 117, co. 2)
Competenze regionali (energia e governo del territorio)
Principio di proporzionalità
Principio di ragionevolezza
4) La decisione della Corte Costituzionale: Sentenza n. 127/2026
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni.
Ecco i punti chiave:
1) Il suolo agricolo è un bene primario;
Lo Stato può vietare impianti che consumano suolo e sottraggono terra alla produzione alimentare.
2) Agrivoltaico sì, ma solo quello elevato
Consentito solo l’agrivoltaico sollevato da terra, che permette la continuità delle coltivazioni.
Vietati gli impianti industriali mascherati da “agri”.
3) La tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale (vige la cosiddetta “riserva di legge”)
Le Regioni non possono derogare né aggirare il divieto.
4) Nessuna violazione della libertà d’impresa
Il divieto è proporzionato: non blocca il fotovoltaico, lo indirizza verso aree idonee (tetti, capannoni, aree industriali).
5) Normativa del Governo pienamente legittima
La Corte conferma la scelta dell’Esecutivo: transizione ecologica compatibile con l’agricoltura.
Approvata la linea Governativa e confermata dalla Corte, la linea tracciata è ora blindata su queste basi:
- Il fotovoltaico a terra non può essere installato nei terreni agricoli.
- Le Regioni non possono autorizzarlo.
- I TAR devono applicare la norma senza interpretazioni elastiche.
- L’agrivoltaico elevato resta l’unica forma compatibile con l’agricoltura.
Ecco il link alla sentenza della massima Corte
https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/127?utm_source=copilot.com
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